Terrorismo: non sussiste violazione della CEDU nel caso di doppia condanna su accuse chiare e dettagliatamente motivate (CEDU, sez. V, sent. 19 dicembre 2017, ric. n. 78477/11)

Non sono state riscontrate deroghe agli artt. 6 e 4 del protocollo 7 della CEDU nel caso di “doppia condanna”, prima dalla Corte d’Appello di Parigi a dieci anni di reclusione e poi dalla Corte d’Assise in composizione speciale all’ergastolo, di un soggetto imputato per associazione criminale finalizzata al terrorismo.
Invero, nel caso di specie, non è stato violato il principio del giusto processo poiché il soggetto ha goduto di tutte le garanzie processuali e le sentenze sono state minuziosamente motivate. Né si è configurato un ne bis in idem, poiché le due condanne hanno avuto ad oggetto fatti parzialmente differenti.
In ogni caso, precisa la Corte, è legittimo per gli Stati contraenti contrastare con fermezza i delitti di terrorismo, soprattutto quando i crimini ad essi collegati (nel caso di specie complicità in omicidi e tentati omicidi) integrano gravi violazioni ai diritti fondamentali tutelati dall’art. 2 della Convenzione.

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