La Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU per l’eccessiva durata di un procedimento penale proseguito per oltre sette anni e conclusosi con l’archiviazione, benché la ricorrente non si fosse costituita parte civile né avesse esperito un’autonoma azione in sede civile nelle more delle indagini. A tal fine la i giudici europei, discostandosi dall’orientamento seguito dalla Corte di Cassazione secondo cui il risarcimento per l’eccessiva durata del processo penale non spetta a colui che non sia parte processuale, hanno accolto una nozione più ampia di “parte”, statuendo che il rispetto dell’art. 6 della Convenzione va assicurato indipendentemente dalla costituzione civile e dalla eventuale presenza di mezzi di tutela alternativi.
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