La Corte di Strasburgo ha ritenuto violato l’articolo 6 (diritto al giusto processo) della CEDU ritenendo che le autorità giudiziarie ungheresi avevano giudicato il caso solo esaminando le memorie di controparte, violando palesemente il principio del contraddittorio. Ciò era accaduto a causa di un errore procedurale relativo al termine per la presentazione delle memorie, privando così il ricorrente del suo diritto di rispondere alle memorie del suo avversario. Ad avviso della Corte, ciò appare inconciliabile con il concetto di un processo equo, che significa anche “l’opportunità per le parti di un processo di … commentare … le osservazioni presentate … al fine di influenzare la decisione della corte”.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024