Diritto alla riservatezza: nel giudizio di bilanciamento è prevalente la libertà di stampa, qualificando come recessiva la esigenza di tutela della privacy del privato. (CEDU, sez. V, sent. 19 ottobre 2017, ric. n. 71233-13)

La Corte di Strasburgo, all’unanimità, ha escluso la violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU ritenendo che la pubblicazione di alcune dichiarazioni sul conto di un imprenditore in un articolo pubblicato nell’edizione online del quotidiano New York Times avevano contribuito ad un dibattito di interesse pubblico sul coinvolgimento sospetto di un ex candidato sindaco di New York in una vicenda di corruzione. In particolare, secondo la Corte EDU, i giudici tribunali tedeschi nel bilanciare il diritto al rispetto della vita privata con il diritto alla libertà di espressione, hanno raggiunto un ragionevole equilibrio tra i diritti concorrenti conformemente ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo tra cui l’interesse pubblico a conoscere il presunto coinvolgimento del ricorrente.

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