Ordinare a un giornalista di rivelare il nome di una sua fonte di informazione viola la libertà di espressione (CEDU, sez. V, sent. 5 ottobre 2017, ric. n. 21272-12)

La Corte di Strasburgo ha escluso all’unanimità che vi fosse stata una violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione ritenendo che il giornalista ha diritto a non svelare l’identità della propria fonte e a non comunicare i propri contatti anche quando la stessa fonte dichiara di aver fornito il materiale al reporter. Nel caso in esame, le autorità nazionali non avevano ordinato alla giornalista di svelare la fonte, ma l’avevano interrogata per verificare se aveva avuto contatti con la fonte che aveva già dichiarato di aver consegnato il materiale controverso al giornalista. Anche nei casi in cui una fonte agisce in cattiva fede, svelando al giornalista informazioni per fini illeciti, la Corte ha dichiarato che il diritto del giornalista ricorrente di mantenere le proprie fonti riservate non “non può essere automaticamente rimossa per la condotta della fonte”.

Redazione Autore