Limiti al monitoraggio della posta elettronica da parte del datore di lavoro (CEDU, Grande Camera, sent. 5 settembre 2017, ric. n. 61496-09)

La Corte di Strasburgo ha ritenuto violato l’art. 8 della Convenzione EDU in tema di tutela della riservatezza professionale e vita privata, poiché le istruzioni di un datore di lavoro non possono negare o ridurre la vita privata e sociale del lavoratore sul posto di lavoro. Il rispetto per la vita privata e per la privacy della corrispondenza continua a esistere, anche se esso può essere limitato per quanto necessario. In tal senso, i giudici nazionali devono assicurare che l’attuazione da parte dei datori di lavoro per monitorare le misure di corrispondenza e altre comunicazioni, indipendentemente dalla portata e durata, è accompagnata da garanzie adeguate ed efficaci contro gli abusi.

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