L’Italia condannata ancora una volta per violazione dell’art. 6 CEDU (CEDU, sez. I, sent. 29 giugno 2017, ric. n. 63446/13)

Integra una violazione dell’art. 6 CEDU il comportamento del giudice che dispone una condanna in appello sulla base di una diversa valutazione delle testimonianze, senza esaminare nuovamente i testi.
Nel caso di specie, l’imputato è stato assolto in primo grado perché il giudice ha valutato le affermazioni di due testimoni imprecise, illogiche e incoerenti. Il giudice di secondo grado lo ha successivamente condannato, ma nel riesaminare i fatti si è limitato a prendere in considerazione le dichiarazioni testimoniali siccome verbalizzate, senza escutere nuovamente i testimoni. La Corte di Strasburgo ha ribadito che chi ha la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l’innocenza in un giudizio dovrebbe rinnovare l’istruzione dibattimentale ed ascoltare le testimonianze orali in modo da valutare la credibilità dei testimoni.

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