La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione: se non sussistono condizioni eccezionali non si può allontanare un minore dai genitori biologici per darlo in affidamento in vista di adozione (CEDU, sez. I, sent. 22 giugno 2017, ric. n. 37931-15)

La circostanza che un minore possa essere introdotto in un ambiente più favorevole alla sua crescita rispetto alla famiglia di origine, non ne giustifica la sottrazione ai genitori biologici per l’affidamento in vista di un’adozione. Compito dei servizi sociali è quello di aiutare le persone che versino in condizioni precarie innanzitutto informandole sui sussidi disponibili, sulle opportunità per ottenere alloggi popolari e, in generale, sui diversi tipi di prestazioni sociali che consentono di superare le difficoltà. Per queste ragioni, l’avvio della procedura di adozione e il conseguente allontanamento dai genitori e dai fratelli avrebbero dovuto rappresentare l’extrema ratio.

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