All’esito di una precedente condanna per l’Italia, sia per violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea che assicura il diritto all’equo processo, sia dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 sul diritto di proprietà, in relazione alla vicenda delle c.d. “pensioni svizzere”, la Corte di Strasburgo ha deciso sulla quantificazione del danno subito dai ricorrenti. Nella specie i giudici hanno operato il calcolo degli importi tenendo conto della violazione perpetrata dall’Italia e della legittima aspettativa vantata dai ricorrenti prima dell’applicazione retroattiva della legge 296/2006 e hanno preso in considerazione il 55% della somma che sarebbe spettata prima delle modifiche legislative.
Post correlati
Utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento (Cass. Pen., Sez. Unite, 18 aprile 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36764)
10 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di proporzionalità del sequestro probatorio (Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36775)
10 Ottobre 2024
Utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione (Cass. Pen. Sez. IV, 28 maggio-21 giugno 2024, n. 24583)
10 Ottobre 2024
Utilizzabilità delle intercettazioni operate mediante captatore informatico, autorizzate in altro procedimento (Cass. Pen. Sez. IV, 20 giugno-27 giugno 2024, n. 25401)
10 Ottobre 2024
Il Consiglio di Stato interviene in tema di esercizio del diritto di critica da parte del personale delle Forze armate (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 23 settembre 2024, n. 7732)
10 Ottobre 2024