L’avvio di due procedimenti, penale e tributario, paralleli e complementari non comporta automaticamente la violazione dell’art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, che sancisce il divieto di bis in idem per procedimenti basati “sugli stessi fatti o su fatti sostanzialmente identici”. Spetta al singolo Stato l’onere di dimostrare che tali procedimenti sono strettamente connessi sotto il profilo sostanziale e temporale e necessari entrambi per meglio sanzionare il complessivo disvalore della condotta incriminata. In particolare, è opportuno evitare “duplicazioni” in relazione alla raccolta e alla valutazione delle prove e bilanciare complessivamente le sanzioni irrogate. Nel caso di specie l’Islanda ha disatteso tali principi poiché il procedimento penale e quello tributario hanno dato luogo oltre che a pene detentive, anche a pene pecuniarie aventi natura penale.
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