Il ritardo impiegato dalle autorità nazionali per conformarsi alla sentenza emessa nell’ambito della procedura Pinto, con la conseguente necessità di avviare una procedura esecutiva integra una violazione della Convenzione. Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ha constatato che la somma riconosciuta è stata versata più di sei mesi dopo il deposito della decisione emessa nel quadro della procedura Pinto nella cancelleria della corte d’appello di Campobasso e alla luce dei criteri stabiliti nelle sentenze Simaldone c. Italia (n. 22644/03, 31 marzo 2009), e Gaglione e altri c. Italia (nn. 45867/07 e altri, 21 dicembre 2010), ha ritenuto che tale ritardo costituisca una violazione dell’articolo 6, co. 1 della Convenzione.
Post correlati
Secondo la Cassazione la sanzione dell’improcedibilità garantisce il giusto processo e la sua ragionevole durata(Cassazione Civile, sent. 11 luglio 2024, n. 19093)
24 Luglio 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di indipendenza dei giudici secondo il quale il collegio giudicante investito di un procedimento deve decidere da solo sulla sua conclusione (CGUE, Grande Sezione, 11 luglio 2024, C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla ponderazione di interessi rinvenienti nella valutazione della rimozione di animali pericolosi (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9 luglio 2024, n. 6049)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’applicazione temporanea del giudice tributario con funzioni direttive, affetto da grave patologia, presso altra corte di giustizia tributaria più vicina alla residenza o dimora abituale (Consiglio di Stato, sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5944)
24 Luglio 2024
Operatori del settore postale ed obbligo contributivo al finanziamento dei costi operativi dell’autorità di regolazione (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 09 luglio 2024, n. 6073)
24 Luglio 2024