CEDU: il divieto alla sperimentazione degli embrioni non viola i diritti umani (CEDU, Grand Chamber, sentenza del 27/08/2015, ric. n. 46470/11)

Considerato che nel sistema giuridico italiano, l’embrione umano è soggetto di diritto e degno di tutela specifica, la Corte ha stabilito che il divieto di sperimentazione sugli embrioni contenuto nella legge n. 40/2004 è legittimo riconoscendo la “protezione del potenziale dell’embrione per la vita” in quanto titolare di diritti e di libertà. Inoltre non esistendo una tutela europea ed internazionale uniforme e concorde ed anche nei casi in cui è consentita, le autorità nazionali godono di un ampio margine di discrezionalità nell’adottare una normativa interna che tenga conto della nozione di inizio della vita umana e della pluralità di punti di vista esistenti in materia.
Infine secondo la Corte non può applicarsi al caso di specie il diritto alla proprietà invocato dalla ricorrente in quanto non è invocabile l’art. 1, protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti umani, perché pur tutelando alcuni diritti (patrimoniali ed economici, anche futuri) è impossibile ridurre gli embrioni a meri «beni».

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