Il lavoro analizza la delicata problematica, scaturita dalla riforma del 2012, dei rapporti tra concussione, induzione indebita e fattispecie di corruzione, partendo dai criteri impiegati prima della riforma per differenziare le fattispecie di corruzione rispetto alla concussione ed analizzando gli orientamenti giurisprudenziali, culminati nella sentenza delle sezioni unite del 24 ottobre 2013, n. 12.228. Una volta colte le aporie di quest’ultima con riferimento ad alcuni principi costituzionali, viene evidenziata la non praticabilità di altre vie ermeneutiche basate sulla diversa combinazione dei criteri sopra menzionati per tracciare con sicurezza i confini tra le fattispecie. La ragione fondo di tali difficoltà viene ravvisata nelle scelte operate con la riforma del 2012. Ne consegue la necessità di una “riforma della riforma”, ben diversa da quella recentissimamente approvata, che porti ad espungere dal sistema penale italiano sia la concussione che l’induzione indebita, punendo le condotte di concussione ai sensi degli artt. 629 e 61, n.9 c.p. e quelle di induzione ai sensi dell’art. 323 c.p., e che estenda l’ambito della corruzione impropria, con rimodulazione della pena, a tutte le altre ipotesi di indebita dazione o promessa. Attesa l’attuale improbabilità di tale intervento del legislatore, viene ritenuta auspicabile la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 317 e 319 quater c.p
The paper analyzes the problem of the relationship between "concussione", "induzione indebita" and "corruzione". The author focuses on the criteria of differentiation employees before the 2012 reform with particular reference to jurisprudential guidelines, culminating in the judgment of the United Sections of the October 24, 2013, n. 12.228. It highlights the need for a new reformation that eliminates "concussione" and "induzione indebita".