Considerazioni a prima lettura sugli aspetti sostanziali della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Il lavoro analizza gli aspetti sostanziali della riforma realizzata dal D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, che ha previsto a livello generale l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Individuata la natura giuridica di causa di non punibilità della stessa ed affrontate le questioni di diritto intertemporale nel senso della non configurabilità di una abolitio criminis, viene analizzato l’ambito di applicazione di tale causa evidenziando varie problematiche poste da una non corretta redazione del testo. In seguito si considera il problema della applicabilità o meno della stessa anche ai reati di commessi dai minori ed ai reati di competenza del giudice di pace, per i quali in precedenza sono stati previsti istituti simili ma caratterizzati da requisitimaggiormente selettivi, rispondendo in senso affermativo. In conclusione viene delineato un bilancio a luci ed ombre: le prime sono individuate nella volontà del legislatore di attuare il principio di extrema ratio, mentre le seconde sono individuate nella ormai cronica incapacità dello stesso di redigere con precisione testi di legge e nella sua mancanza di coraggio nel realizzare la depenalizzazione delle fattispecie bagatellari.

This paper discusses the substantive aspects of the reform carried out by the Legislative Decree. March 16, 2015, n. 28, which has generally established the exclusion of punishment for not particularly serious nature of  the fact. Once identified the legal nature of the cause of non-punishment of the fact and considered the issues of intertemporal law in the sense of not configurability of a abolitio criminis, it is analyzed the scope of the case by highlighting the various problems posed by an incorrect version of the text. Later has been considered the problem of the applicability or not of the same also to offenses committed by minors and offenses pertaining to the justice of the peace, for which earlier similar institutions have been provided but characterized by more selective requirements.