Il diritto ad autodeterminarsi: il “fine vita” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo

Il tema del fine vita è stato recentemente affrontato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in occasione del caso Vincent Lambert riaprendo la riflessione sul ruolo cardine assunto dall’interprete chiamato ad attribuire valore alla dignità umana, quale diritto alla vita in sé considerata, ovvero quale diritto al rispetto delle scelte della persona giunta al fine-vita.

Il contributo, attraverso la disamina dell’evoluzione dei principi affermati a livello internazionale in materia di fine vita, ripercorre l’iter logico seguito dalla Corte Edu per giungere alla decisione con la quale, mettendo in luce le incertezze nei presupposti di ammissibilità della fattispecie del suicidio assistito nei Paesi che lo ammettono, ha riconosciuto agli Stati il diritto di regolare la materia raccomandando la protezione del diritto alla vita e alla dignità della persona umana.

Alla luce delle fonti sovranazionali europee e della giurisprudenza internazionale, la Corte Edu difende il diritto alla vita di cui all’art. 2 CEDU, quale diritto assoluto che non ammettere aspetti negativi, né configura un indiscriminato diritto di autodeterminazione dell’individuo nel senso di poter autonomamente scegliere se privarsi o meno della vita.

The end of life theme was recently addressed by the European Court of Human Rights thanks to the Vincent Lambert case, reopening the reflection on the role assumed by the interpreter called to attribute value to human dignity, as a right to life considered in itself, or as a right to respect an individual’s choice who has reached the end-of-life.

The contribution, through a review of the evolution of international principles regarding end-of-life, ritraces the logical path followed by ECHR to issue its decision with which, highlighting the uncertainties related to the assisted suicide’s eligibility conditions into Countries where it is allowed, recognizes States the right to regulate the matter, recommending them to protect human person’s life and dignity.

In the light of European law sources and international case law, the ECHR defends everyone’s right of live, ex article 2 ECHR, as an absolute right that does not admit negative aspects, nor configures an indiscriminate right of self-determination of an individual, in the sense of being able to independently choose whether or not to deprive himself of life.

Paola Valenti Autore