Verso la deindicizzazione de plano per gli esiti penali “meritevoli” di oblio: il peso della rinuncia al bilanciamento. Brevi osservazioni sull’art. 1, co. 25, l. 134/2021

La disposizione in commento prescrive al Governo di introdurre una peculiare forma di deindicizzazione de plano. Il trattamento di favore è riservato ai destinatari di alcuni provvedimenti penali, che il legislatore delegante sembra considerare intrinsecamente “meritevoli” di oblio. Il presente contributo si propone di riflettere sulla prospettata novità normativa, con particolare riguardo alle possibili incongruenze derivanti dalla sottrazione di tali ipotesi al consolidato metodo del bilanciamento giurisprudenziale.

The legal provision at issue requires the Government to introduce a peculiar form of de-indexing of personal informations, to be performed “de plano”. The favourable treatment is reserved to subjects addressees of certain measures of acquittal, which the legislator considers intrinsically “worthy” of oblivion. This paper aims to reflect on the proposed new regulation, with particular regard to the possible inconsistencies deriving from rule out such hypotheses from the judicial balancing method.