Gli usi civici tra tutela del diritto di proprietà e potere legislativo delle regioni

La disciplina degli usi civici ha origini antiche. I principi generali della materia risalgono alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 che, attualmente, va coordinata con la più recente legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi. Quest’ultima, senza modificarne i principi generali, valorizza gli usi civici e, quindi, la proprietà collettiva, riconoscendone il rilievo costituzionale, la funzione agro-silvo-pastorale e l’ulteriore funzione di tutela del paesaggio e dell’ambiente. Al quadro normativo si aggiunga l’importante ruolo svolto dalla Corte costituzionale che, con le proprie sentenze, contribuisce a riordinare la materia degli usi civici ed a collocarla a pieno titolo all’interno dell’ordinamento civile dello Stato ed a delimitare il potere legislativo delle regioni.

Civic uses’ subject has ancient and deep roots. The general principles are established by the law 16th june 1927, n. 1766 that, nowadays, has to be associated with the law 20th november 2017, n.168, about collective domains. The law 20th november 2017, n.168, without modifying the general principles of the subject, enhances the constitutional importance of civic uses, its rural function and its further function of landscape and environment protection. In addition to this, it has to be considered the fundamental role of Constitutional Court that contributes, with its sentences, to rearrange the civic uses’ subject and to collocate it fully inside the State civil ordinament