La determinatezza delle fattispecie penali riconducibili alla violazione degli obblighi imposti con il provvedimento applicativo di misure di prevenzione

Una recente pronuncia della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha riaffermato con forza l’esigenza — promossa dalla giurisprudenza europea —  di adeguamento della disciplina interna delle misure di prevenzione al principio di legalità. La Corte, nell’occasione, ha ritenuto viziata da eccessiva indeterminatezza la fattispecie della violazione del “divieto di partecipare a pubbliche riunioni”, prevista dall’art. 75 d.lgs. n. 159/2011, in relazione all’art. 8 dello stesso decreto. La pronuncia si pone in linea con la precedente sentenza Paternò delle Sezioni Unite, con la quale — sulla scorta di quanto statuito dalla Corte europea nel noto caso De Tommaso — si è optato, in luogo della questione di legittimità costituzionale, per un’esegesi costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma incriminatrice.

A recent judgement by the First Criminal Division of the Court of Cassation strongly reaffirmed the necessity – promoted by the European case law – to adapt the internal discipline of preventive measures to the principle of legality. The Court, on this occasion, considered the case of the infringement of the “prohibition to participate in public meetings”, provided for in art. 75 of Legislative Decree No 159/2011, in relation to art. 8 of the same decree. The judgement is in line with the previous Paternò ruling of the Joined Chambers, through which – on the basis of what was established by the European Court in the well-known case De Tommaso – it was decided for a constitutionally and conventionally exegesis oriented of the faulty regulation, rather than the issue of constitutional legitimacy.

Maria Salvati Autore