L’indagato e l’informazione dell’accusa a suo carico: il diritto di “difendersi conoscendo”

Il legislatore europeo, prima ancora di quello interno, ha incluso il diritto all’informazione sull’accusa tra le garanzie procedurali “minime” per l’indagato, preoccupandosi di fissarne finanche le caratteristiche essenziali. Recentemente l’Unione Europea è tornata sulla questione, rafforzando la tutela degli istituti a garanzia informativa con le direttive n. 2010/64 e n. 2012/13. La loro attuazione ha dato origine ad una serie di sostanziali modifiche normative nel sistema processuale penale italiano. Se il diritto all’informazione nei procedimenti penali è visto come uno dei banchi di prova della capacità del diritto processuale europeo di creare standard uniformi nella conoscenza dell’accusa, con questo articolo ci si chiede se la normativa europea, così come recepita dal nostro ordinamento, abbia davvero superato la prova. Un’informazione relegata ad una serie di incombenti solo eventuali – e comunque rimessi quasi interamente alla discrezionalità del pubblico ministero – lascerebbe inattuate, ancora una volta, le dichiarazioni di valore consacrate nell’art. 111 comma 3 della Costituzione, che riconosce ad ogni persona accusata di un reato il diritto di essere informata “nel più breve tempo possibile”.

The European legislator, even before the national one, was the first to foresee the right to information about the charge among the “basic” procedural safeguard guarantees for the defendant, even setting its essential characteristics. Recently, the European Union re-examined the issue by reinforcing the protection of the related legal instruments by means of the directives n. 2010/64 and n. 2012/13. The implementation of said measures resulted in a number of substantial regulatory changes in the Italian criminal law procedural system.
If the right to information about the charge in criminal proceedings is seen as one of the testing grounds of the European procedural law’s capacity to establish uniform standards in the right to have charges communicated, with this article we inquiry if the European legislation,  as implemented in national law, actually passed the test. An information relegated to a series of merely possible obligations and, in any case, remitted almost entirely to the discretion of the public prosecutor could, once again, disregard the value of the declarations foreseen under art. 111 paragraph 3 of the Constitution, which recognizes to every person charged with a criminal offence the right to be informed “as soon as possible”.

Sarah Grieco Autore