Procreazione assistita ‘eterologa’ e diritti della persona tra principi costituzionali e pronunce della Corte EDU

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive: la tutela dei diritti fondamentali nel ‘sistema integrato europeo’. Le sentenze della Corte EDU sul divieto di PMA eterologa. 2. Relazione tra ‘sistema CEDU’, ordinamento comunitario e ordinamento interno. Cenni. 3. Le pronunce delle Corte EDU in materia di PMA eterologa. 3.1. La sentenza della 1^ Sezione della Corte del 1 aprile 2010: divieto di procreazione eterologa previsto dalla legge austriaca e violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU. 3.2. Segue: Le implicazioni della pronuncia della Corte EDU sull’ordinamento italiano e in particolare sull’art 4 c. 3 legge 40/04. Parziale identità della rationem legis tra disciplina italiana e austriaca. 3.3. Conformità della Sentenza della Corte EDU ai principi della Carta di Nizza e della Costituzione e impossibilità di adeguamento interpretativo della norma interna. La ricostruzione nella prospettiva costituzionale. 3.4. Compatibilità normativa e sistematica, de iure condito, dell’eventuale eliminazione del divieto di esecuzione delle tecniche di PMA eterologhe di cui all’ 4 c. 3 L. 40/04. Applicazione della normativa esistente. 3.5. La pronuncia della Grande Chambre della Corte EDU del 3 novembre 2011: una decisione ‘politica’ tra limiti logici e contraddizioni in fatto e diritto. Dubbi sulla rilevanza ‘sostanziale’ de jure condito e condendo della decisione. 3.5.1. Il ‘margine di apprezzamento’ quale unico ‘criterio guida’ della decisione. 3.5.2. ‘Distonia temporale’ e contraddizioni logiche nel giudicato. 3.5.3. Le possibili ricadute della decisione della Grande Chambre sull’art. 4 c. 3 della legge 40/04.