Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara, previsto dall’articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in quanto disposizione eccezionale non suscettibile di estensione analogica, trova applicazione nel solo caso tipico in cui la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, abbia adempiuto agli obblighi informativi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo, dando altresì atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento; in caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi si riespande la disciplina generale del rito dell’accesso di cui all’articolo 116 c.p.a.
venerdì, Ott 9, 2026
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