In materia di accertamento delle società non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994, la presunzione di sub-redditività è superabile mediante prova di oggettive situazioni specifiche, non necessariamente “eccezionali” o “straordinarie”, non imputabili a libera scelta del contribuente, e che siano idonee, sul piano causale, a giustificare il mancato conseguimento dei ricavi. Per le società immobiliari, tale onere probatorio può essere assolto mediante documenti che dimostrino le caratteristiche concrete del cespite, la congruità dei canoni di locazione rispetto al mercato e ai valori O.M.I., nonché una valutazione estimativa del bene aderente alla sua effettiva consistenza economica, non essendo sufficiente una mera ripartizione aritmetica del valore contabile complessivo operata dall’Ufficio, ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1898/2022; Cass. n. 16600/2024). La trasformazione societaria intervenuta successivamente al periodo d’imposta non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente a fondare la presunzione di mera amministrazione o a configurare una comunione di mero godimento. Infine, la compensazione delle spese di lite è legittima solo se sorretta da motivazione che individui effettive e specifiche ragioni eccezionali di cui all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non essendo sufficiente il generico richiamo alla particolarità o complessità della controversia.
venerdì, Ott 9, 2026
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