Una stagione balneare calda e vivace anche quella francese e pure per il mondo del diritto ed i suoi complessi e conflittuali rapporti con la società digitale. L’annotata decisione DC, Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblèes è l’esito di un giudizio a priori di costituzionalità e conclude per la parziale conformità a Costituzione della legge che vieta ai minori di quindici anni l’accesso ai social, salita alla ribalta delle cronache estive, interne e sovranazionali, data la rilevanza transfrontaliera della questione: si tratta della loi qui prévoyait d’interdire l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux services de réseaux sociaux en ligne del 21 luglio 2026, texte adopté n. 339. Il testo adottato, riesaminato alla luce dei rilievi della Corte, è in vigore dal 1° settembre 2026, con ulteriori disposizioni transitorie per i profili già esistenti (la cui chiusura, dopo aver verificato l’età degli utenti, è prevista dal 1° gennaio 2027). Ma di quali rilievi si tratta? Perché la Corte ne aveva manifestato la parziale conformità? Il Conseil non dubita della necessità di protezione dell’interesse superiore del minore, soggetto particolarmente vulnerabile, sia in quanto la sua personalità è in formazione, sia, nel caso specifico, in considerazione dei gravi pericoli ai quali, adulti e minori, sono esposti nella società digitale, difficilmente controllabile. La Corte condivide lo spirito della legge di tutela di questa vulnerabilità digitale, attraverso la chiusura degli account nel caso dei minori di 15 anni, al fine di limitare fenomeni di sharenting (eccessiva e incontrollata condivisione di contenuti on line), eccessiva dipendenza dai social, cyberbullismo. Di particolare interesse, poi, le disposizioni sulla responsabilità dei social network – ai quali la legge muove particolare riferimento –, che dovranno assicurare sistemi di verifica dell’età. Il Conseil Constitutionell dichiara la non conformità della legge, data l’eccessiva generalità del divieto di accesso, che non contemplava alcuna distinzione tra le diverse situazioni di servizi di comunicazione al pubblico on line ai quali è possibile accedere. Non tutti i servizi on line, difatti, devono essere dogmaticamente interdetti, in quanto non tutti lesivi della salute e sicurezza dei minori. Così, il legislatore, nel testo definitivo adottato, inserisce congrue eccezioni, tra le quali rileva, in particolare, la possibilità di accesso ai servizi educativi e di istruzione: ad esempio le enciclopedie e le banche dati on line. Diversamente, un divieto generale di accesso potrebbe esporre, in effetti, al rischio di violazione della libertà personale, declinata pure quale «diritto al rispetto della vita privata», secondo quanto proclamato dall’art. 2 della Dichiarazione del 1789. Una vicenda complessa ed interessante, che chiama in causa ancora una volta la società della tecnodiversità (Yuk Hui, Tecnodiversità. Tecnologia e politica, Roma, 2024), ma sempre secondo ragionevolezza, che non è logicità e non è né immutabile, nè incontestabile (P. Perlingieri, La ragionevolezza nel sistema giuridico italo-europeo, Napoli, 2026, p. 13 ss., ma v. pp. 58 e 64; G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, p. 1 ss., ma v. p. 46 ss.).
venerdì, Ott 9, 2026
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