Il Consiglio di Stato ribadisce che la libertà religiosa costituisce un diritto fondamentale della persona garantito dagli artt. 2, 19 e 20 Cost., dall’art. 9 CEDU e dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui effettivo esercizio presuppone la concreta possibilità di disporre di spazi destinati alla preghiera e alle attività associative delle confessioni religiose.
La tutela della libertà di culto si realizza, pertanto, attraverso un costante bilanciamento con gli interessi pubblici sottesi al governo del territorio, imponendo alle amministrazioni l’obbligo di esercitare i poteri urbanistici mediante un’istruttoria effettiva e una proporzionata valutazione circa l’incidenza dell’attività religiosa sull’assetto urbanistico.
La disciplina urbanistico-edilizia relativa ai luoghi di culto richiede, quindi, la verifica dell’esistenza di un reale aggravio del carico urbanistico, desumibile da elementi oggettivi quali il numero dei partecipanti, le modalità di accesso ai locali, l’apertura al pubblico, l’incidenza sulla viabilità, sui parcheggi e sull’organizzazione dei servizi.
In assenza di tale verifica, l’esercizio del potere conformativo si traduce in una compressione sproporzionata della libertà religiosa e dello ius utendi del bene, fondata su presunzioni astratte incompatibili con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento e leale collaborazione che devono sempre orientare l’azione amministrativa nell’esercizio della discrezionalità urbanistica.
venerdì, Ott 9, 2026
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