Con la sentenza n. 195 del 2024 la Corte costituzionale ha deciso il ricorso della Regione Campania
avverso l’art. 1, commi 527 e 557, della l. n. 213/2023, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).
La Corte ha dichiarato non fondate diverse questioni, che riguardavano la legittimità della misura,
le modalità e la durata del concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica, stabilite dalla
legge di bilancio 2024 nelle more della nuova governance economica europea, che, peraltro,
mostrano la volontà del legislatore statale di non far gravare il suddetto contributo sulle spese
relative alla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e alla missione 13 (Tutela della
salute).
Tuttavia, la Corte con la presente sentenza ha sollecitato il legislatore, al fine di «scongiurare
l’adozione di “tagli al buio”», ad «acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilità
dell’importo del contributo da parte degli enti ai quali viene richiesto» e a non trascurare, per
garantire maggiore effettività al principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui l’art. 5 della l. n. 42/2009.
La sentenza ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 527, quinto periodo, della
legge di bilancio per il 2024, ma solo nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile
ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle regioni, quelle
spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare,
della tutela della salute. Ciò in quanto, «nemmeno nel caso in cui la regione non abbia versato la
propria quota del contributo alla finanza pubblica, lo Stato può “rispondere” tagliando risorse
destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già in grave sofferenza
per l’effetto dei precedenti tagli lineari – dovendo quindi agire su altri versanti che non rivestono il
medesimo carattere»: il diritto alla salute, infatti, «coinvolgendo primarie esigenze della persona
umana», non può essere sacrificato «fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la
disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono la medesima priorità».
Infatti, in un contesto di risorse scarse – afferma la Corte – «per fare fronte a esigenze di contenimento
della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente ridotte le
altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il “fondamentale”
diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche
delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente
dal cittadino, cosiddetta out of pocket».
La Corte costituzionale ha dichiarato anche l’incostituzionalità del co. 557 dell’art. 1 della l. n.
213/2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché
il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, del «Fondo per i test di Next-Generation
Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
martedì, Ago 18, 2026
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