Ai fini della consumazione del reato di pornografia minorile è sufficiente il solo contatto virtuale tra il soggetto agente e il minore (Cass. Pen., sez. III, sent. 13 gennaio – 3 febbraio 2022, n. 3769)

L’induzione di minori al compimento di atti sessuali a pagamento, ancorché per contatto solo “virtuale” con il cliente, è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 600-ter c.p., comma 1, n. 2, non essendo richiesto, a tal proposito, il contatto fisico tra il minore e il fruitore della prestazione pur a distanza, purché costui possa interagire, mediante webcam, con il minore medesimo, chiedendo il compimento di determinati atti sessuali.

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