In tema di concorso tra sequestro di persona e violenza sessuale, non ricorre l’assorbimento del primo nel secondo quando la privazione della libertà personale precede o comunque si protrae oltre il tempo strettamente necessario alla consumazione dell’abuso. Integra il delitto di cui all’art. 605 c.p. anche la limitazione della libertà di movimento attuata mediante condotte intimidatorie o situazioni che rendano la fuga possibile solo attraverso iniziative imprudenti o pericolose. È viziata da travisamento della prova la decisione d’appello che escluda il sequestro senza confrontarsi con la ricostruzione del primo giudice e con gli elementi dimostrativi della privazione di libertà funzionale alla successiva violenza sessuale.
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