La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di volontariato (CGUE, Quinta Sezione, 13 novembre 2025, C-525/23)

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretato nel senso che da un lato, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva osta a una prassi nazionale che, nel caso di un cittadino di un paese terzo richiedente un permesso di soggiorno per motivi di volontariato, esige, affinché la condizione delle risorse sufficienti prevista da tale disposizione sia considerata soddisfatta, che, a patto che le dichiarazioni pertinenti siano coerenti, tale cittadino dimostri che sono soddisfatti taluni criteri specifici relativi all’identificazione di dette risorse come costitutive di un reddito o di un patrimonio, o al titolo in virtù del quale ha acquisito dette risorse nonché al fatto che ne avrà illimitata e definitiva disponibilità come se fossero sue, e dall’altro lato, sulla base del principio del primato del diritto dell’Unione, ciò vale anche quando tali requisiti risultino dalla giurisprudenza di un organo giurisdizionale nazionale supremo le cui decisioni dispiegano valore di precedente vincolante.

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