Nella sentenza la Corte ricorda, in primo luogo, che il cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro ha diritto a un permesso di soggiorno se soddisfa le condizioni generali e specifiche della direttiva sull’ingresso e il soggiorno nell’Unione europea dei cittadini di paesi terzi, per motivi, tra l’altro, di volontariato. Non è pertanto consentito agli Stati membri introdurre condizioni supplementari, che si aggiungano a quelle previste dalla direttiva. La Corte rileva, in secondo luogo, che la nozione di «risorse» deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione, interpretata in modo uniforme, e di portata ampia. La valutazione del carattere sufficiente delle risorse si basa su un esame specifico del caso, che deve limitarsi alla verifica che la persona interessata sia in grado di disporne. Altri criteri specifici, in particolare riguardanti la natura e la provenienza di tali risorse o le modalità secondo le quali tale persona ne dispone, costituirebbero condizioni supplementari vietate.
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