Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di procedura di progressione interna della PA e, in particolare, sulla relativa norma di legge istitutiva, ritenuta incostituzionale dall’appellante (con conseguente rimessione della questione alla Corte Costituzionale).
In particolare, il requisito di servizio per l’accesso ad una procedura di selezione interna è disciplinato dall’art. art. 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, che espressamente prevede una riserva per i «dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere».
Si discute, quindi, se – nella procedura selettiva indetta sulla base della normativa richiamata – il riferimento temporale (14 novembre 2009) debba essere inteso come data di assunzione e di costituzione del rapporto di impiego, escludendo così i soggetti, non dipendenti, che prestino comunque servizio (nel caso di specie a titolo di comando).
Ebbene, lo svolgimento del servizio a favore dell’amministrazione giudiziaria – che peraltro le previsioni del bando, nella fattispecie, considerano irrilevante conformemente alla legge autorizzativa – modifica in via temporanea il rapporto di servizio, non anche il rapporto organico instaurato con altra amministrazione nei cui soli confronti può avanzarsi domanda di avanzamento di carriera.
Pertanto, i giudici di Palazzo Spada, in primo luogo, non ravvisano alcuna ingiustificata disparità di trattamento o irragionevolezza nell’escludere dalla progressione di carriera coloro che non siano dipendenti a tempo indeterminato dell’amministrazione giudiziaria.
In secondo luogo, evidenziano la compatibilità e la coerenza della norma istitutiva richiamata con la espressa esigenza di deflazione del contenzioso interno al Ministero della giustizia, quest’ultima realizzabile con il ricorso alla indizione di procedura interne, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica. Così operando, si garantisce il buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97 della Carta costituzionale.