È legittimo il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di irrogazione di una sanzione nei confronti di un professionista che consideri autonome due pratiche commerciali scorrette, consistenti, durante l’emergenza pandemica, l’una nell’aver offerto l’acquisto di un servizio di trasporto senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi per ritenere che non sarà in grado di fornirlo; l’altra, nell’aver reso, successivamente alla vendita, informazioni lacunose ed intempestive e proposto un voucher sostitutivo quale esclusiva o prioritaria modalità di ristoro, rispetto al rimborso in denaro per il biglietto annullato, in quanto, ancorché teleologicamente riconducibili al prodotto-servizio di trasporto commercializzato dalla società, tali condotte sono ontologicamente eterogenee e ledono due distinti interessi: il primo, incentrato sulla correttezza nell’offerta del prodotto in vista dell’esecuzione della prestazione pattuita; il secondo, lesivo del diritto all’informazione.
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