L’Adunanza plenaria, dopo l’ordinanza istruttoria 4 dicembre 2023, n. 17, con la quale è stato chiesto
al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell’istruzione e del merito di riferire sull’adozione di “misure di razionalizzazione e di
semplificazione delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute all’estero”,
con l’obiettivo di “deflazionare l’arretrato accumulatosi presso gli uffici ministeriali – nel rispetto
delle posizioni soggettive dei singoli interessati – e di contenere l’ingente contenzioso
amministrativo sviluppatosi in materia”, e la relativa risposta, che ha evidenziato il rafforzamento
dell’organico della competente direzione generale, ovvero quella per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, nonché la collaborazione,
sulla base di una specifica convenzione, del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze
accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento
ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, nell’istruttoria delle domande di
riconoscimento, con l’obiettivo di definire tutte le posizioni soggettive dei richiedenti il
riconoscimento del titolo estero entro il 30 giugno 2024, ha ritenuto:
a) che le misure organizzative adottate dal Ministero inducessero ad apprezzare la collaborazione
istituzionale, volta ad evitare l’ulteriore proposizione di ricorsi nella materia in esame, ed a ritenere
ragionevole la previsione formulata nei chiarimenti, in base alla quale le domande di riconoscimento
dei titoli di qualificazione professionale acquisiti all’estero ai fini dell’abilitazione in Italia
all’insegnamento dovrebbero essere definite in tempo utile per l’assegnazione degli incarichi di
docenza per il prossimo anno scolastico;
b) che per quanto riguarda invece i ricorsi in ottemperanza in decisione, dovesse constatarsi che le
domande di riconoscimento presentate dalle ricorrenti non erano state ancora
definite, malgrado la loro posizione qualificata, derivante dal giudicato a loro favore e che
l’eventuale necessità di definire criteri o introdurre ulteriori strumenti per facilitare la definizione
delle domande potessero essere sempre devolute dalle ricorrenti alla cognizione dell’Adunanza
plenaria, nella sede dell’ottemperanza, con gli strumenti di tutela previsti in caso di eventuali
ulteriori ritardi;
c) di accogliere i ricorsi in ottemperanza e, per l’effetto, di ordinare al Ministero dell’istruzione e del
merito di esaminare e definire le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite
all’estero dalle ricorrenti, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della
sentenza.