La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante l’indagine penale su due pubblici ministeri sospettati di irregolarità connesse alle loro dichiarazioni patrimoniali e finanziarie rese nel corso degli anni e per effetto di tale indagine sospesi dal loro incarico, come previsto dalla legislazione vigente. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la sospensione della seconda ricorrente sollevasse una questione ai sensi dell’art. 8 della Convenzione e fosse priva di qualsiasi fondamento giuridico una volta conclusa l’indagine penale a suo carico, non essendo, quindi, stata disposta “a norma di legge”, con conseguente violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte ha respinto, invece, come inammissibile l’analoga doglianza del primo ricorrente in ordine alla sua sospensione ed alla presunta fuga di dati personali a mezzo dei media.
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