È legittima la legge della Regione Siciliana che istituisce le denominazioni comunali (De.Co.) quali strumenti a tutela delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche regionali (Corte cost., sent. 23 febbraio – 18 aprile 2023, n. 75)

Con sentenza n. 75/2023, la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la legge della Regione Siciliana n. 3 del 2022 che promuove l’istituzione della denominazione comunale [De.Co.], quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali. Le disposizioni legislative non contrastano col sistema di identificazione, registrazione e protezione dei prodotti territoriali disciplinato dalla normativa eurounitaria (marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Tipica) e STG (Specialità Tradizionale Garantita). Per prodotti a denominazione comunale si intendono i “prodotti tipici”, realizzati in concomitanza di fattori riconducibili alla localizzazione geografica dell’area di produzione o alle relative tecniche di preparazione, secondo modalità consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, nonché i “prodotti tradizionali locali”, cioè quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione praticati su un territorio e consolidati nel tempo, per un periodo non inferiore a venti anni. La denominazione comunale (De.Co.) non è, dunque, un marchio attestante la qualità, bensì una «attestazione di identità territoriale» – peraltro già istituita da disposizioni legislative di altre Regioni – finalizzata all’individuazione dell’origine e del legame storico culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale e, come tale, priva di un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno.

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