La Corte EDU si è pronunciata su un caso di demolizione di un’abitazione, abusivamente edificata, e ha valutato se la misura fosse proporzionata e necessaria ai sensi dell’art. 8 § 2 della Convenzione, in considerazione del fatto che essa costituisse l’unica dimora della ricorrente, una madre single, e dei suoi figli minorenni, considerato finanche il legame sufficientemente lungo e duraturo con essa tale da qualificarla come “casa”. I giudici di Strasburgo, tenuto conto delle circostanze personali della ricorrente, hanno ritenuto l’ordine di demolizione privo e carente di ogni e qualunque valutazione circa le misure da adottare per evitare di esporre la ricorrente e i suoi figli al grave disagio, non solo materiale, di perdere la loro casa. Inadeguata è apparsa altresì alla Corte la proposta avanzata dalle autorità bulgare di collocare temporaneamente i figli della ricorrente in un alloggio gestito dai servizi sociali e, neppure la procrastinata esecuzione dell’ordine di demolizione è stata ritenuta sufficiente per non ravvisare la violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
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