L’articolo 13, letto alla luce dell’articolo 3, e l’allegato I, parte A, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non impone che si proceda al rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica quando tali fornitori assicurano la possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche, purché tale normativa sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di rimpatrio di cittadini di paesi terziil cui soggiorno è irregolare (CGUE, Decima Sezione, 9 novembre 2023, C-257/22)
30 Novembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla politica comune in materia di asilo edi protezione sussidiaria (CGUE, Quarta Sezione, 9 novembre 2023, C-125/22)
30 Novembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trattamento dei dati personali e di diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo (CGUE, Quinta Sezione, 16 novembre 2023, C-333/22)
30 Novembre 2023
Sistema penitenziario: affidamento in prova e giudizio prognostico (Cass. pen., Sez. I, 24 maggio – 3 novembre 2023, n. 44206)
30 Novembre 2023
Proporzionalità tra fatto provocatorio e reazione (Cass. pen., Sez. I, 23 maggio – 3 novembre 2023, n. 44187)
30 Novembre 2023