La Corte Edu si pronuncia sul caso di una donna che ha lamentato il rifiuto dei tribunali polacchi di concederle l’affidamento del figlio più piccolo a causa del suo orientamento sessuale. I Giudici di Strasburgo hanno osservato che l’orientamento sessuale della ricorrente ed il suo rapporto con un’altra donna erano stati costantemente al centro delle decisioni e presenti in ogni fase del procedimento giudiziario. Questa differenza di trattamento con qualsiasi altro genitore desideroso di avere l’affidamento completo del proprio figlio costituisce una discriminazione ed è contraria alla Convenzione. Di qui la conclusione (con sei voti contro uno) dell’avvenuta violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Post correlati
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’ambito applicativo della norma istitutiva dell’Autorità di regolazione nel settore dei trasporti(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24 luglio 2024, n. 6702)
7 Agosto 2024
Il TAR Calabria si pronuncia su imprese funebri e divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto (Tar Calabria, Reggio Calabria, ord. 30 luglio 2024, n. 503)
7 Agosto 2024
L’assegno di mantenimento va commisurato alla durata del matrimonio (Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2024, n. 20507)
7 Agosto 2024
Il diritto alla reintegrazione della quota di ciascun legittimario è autonomo rispetto a quello degli altri legittimari (Cass. Civ., Sez. II, ord. 19 luglio 2024, n. 19919)
7 Agosto 2024
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vanno assimilate al diritto vivente e pertanto non vanno prodotte in giudizio (Cass. Civ., Sez. III, ord. 16 luglio 2024, n. 19506)
7 Agosto 2024