Ricorre la circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1, comma 1, c.p., quando l’azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad un’associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.
Post correlati
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’ambito applicativo della norma istitutiva dell’Autorità di regolazione nel settore dei trasporti(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24 luglio 2024, n. 6702)
7 Agosto 2024
Il TAR Calabria si pronuncia su imprese funebri e divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto (Tar Calabria, Reggio Calabria, ord. 30 luglio 2024, n. 503)
7 Agosto 2024
L’assegno di mantenimento va commisurato alla durata del matrimonio (Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2024, n. 20507)
7 Agosto 2024
Il diritto alla reintegrazione della quota di ciascun legittimario è autonomo rispetto a quello degli altri legittimari (Cass. Civ., Sez. II, ord. 19 luglio 2024, n. 19919)
7 Agosto 2024
Le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vanno assimilate al diritto vivente e pertanto non vanno prodotte in giudizio (Cass. Civ., Sez. III, ord. 16 luglio 2024, n. 19506)
7 Agosto 2024