Per il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p., l’età della persona offesa non può essere ritenuta di per sé solo sufficiente a integrare l’aggravante, ove non accompagnata da manifestazioni di decadimento intellettivo o da condizioni di ridotto livello
culturale tali da determinare un diminuito apprezzamento critico della realtà. Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 c.p., va comunque considerata anche la debolezza fisica dovuta all’età senile, che impedisce il tentativo di reazione possibile a una persona giovane e di ordinaria prestanza fisica, particolarmente quando la violenza non venga esercitata con uso di arma o altro messo intimidatorio.