In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell’art. 131 bis, comma terzo, c.p., non va tenuto conto dei reati estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, c.p.p., conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna.
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