In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, anche a seguito della modifica dell’art. 572, comma 2, c.p., introdotta dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, che ha trasformato l’ipotesi in circostanza aggravante ad effetto speciale, la commissione del reato in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge stessa costituisce titolo ostativo alla sospensione, già previsto come tale dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., il cui testo è rimasto sempre immutato.
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