È, in relazione alle concrete esigenze di tutela che si vogliono garantire con l’imposizione della misura, in rapporto alle peculiari modalità di esplicazione delle condotte illecite e particolarmente al loro profilo statico o dinamico nonché al tipo di reato configurabile (è d’uopo pensare come poli terminali della riflessione alle due figure paradigmatiche degli artt. 572 e 612-bis c. p.) che dovrà misurarsi lo sforzo interpretativo, con l’adozione
delle opportune precisazioni circa i limiti di applicazione delle prescrizioni secondo le necessità richieste dalla specificità del caso.