Ai fini della sussistenza del delitto di associazione con finalità di terrorismo è necessaria e sufficiente l’esistenza di una struttura “rudimentale”, “fluida” e “a rete”, caratterizzata da cellule territoriali che operano talvolta in totale autonomia le une dalle altre, anche mantenendo contatti discontinui e sporadici, e che perseguono gli obiettivi di natura terroristica definiti come tali dal legislatore all’art. 270-sexies c.p. Elemento caratterizzante l’associazione come “terroristica” non è, tuttavia, a dispetto della formulazione della norma, la finalità perseguita, ma sono le modalità e la natura terroristica della violenza che il sodalizio intende esercitare e deve essere capace di attuare, per converso essendo pacificamente insufficiente la mera adesione ideologica del gruppo al progetto jihadista, o la realizzazione di attività di proselitismo e indottrinamento.
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