Integra il reato di frode nell’esercizio del commercio, di cui all’art. 515 c.p., la condotta di chi importi per la vendita mascherine filtranti con il marchio “CE” contraffatto, in quanto attestante falsamente i requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento UE n. 425 del 2016. Legittimo, dunque, il sequestro di dispositivi di protezione recanti detto marchio contraffatto, in quanto idonei ad ingenerare negli acquirenti il ragionevole (e falso) convincimento che le mascherine rispettino determinanti standard qualitativi non sussistenti.
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