Nella causa Vorontsov e altri contro Ucraina, la Corte EDU è stata chiamata a scrutinare i ricorsi presentati da cinque cittadini ucraini, i quali hanno lamentato la violazione dell’art. 5 par. 1 e 3 della Convenzione, per ingiusta e arbitraria detenzione. Stando ai fatti riferiti, i ricorrenti – durante una manifestazione svoltasi a Kharkiv nel 2014 – avrebbero dolosamente disobbedito all’ordine della polizia di interrompere la loro condotta ritenuta di grave turbamento all’ordine pubblico. Ai medesimi veniva altresì addebitato l’uso di un linguaggio volgare e osceno nei confronti dell’autorità che, intervenuta per disperdere i manifestanti e sedare il clima di disordine, procedeva al loro arresto per illecito amministrativo (ex art. 185 cod. reati amministrativi). Sulla base di siffatti elementi, i giudici del Tribunale di Kharkiv condannavano successivamente a quindici giorni di detenzione amministrativa i ricorrenti, e ciò sulla base delle risultanze dei rapporti e dei verbali redatti dalla stessa polizia. All’esito di tale procedimento la Commissione speciale temporanea (TSC) e l’Alto Consiglio di giustizia (HCJ) avviavano un procedimento disciplinare nei confronti dei suddetti giudici, ritenendo fossero state commesse gravi irregolarità procedurali. Alla luce dell’accennato contesto fattuale e normativo la Corte EDU ha ritenuto di dover decidere con un’unica sentenza e, dopo aver dichiarato ricevibili i ricorsi, ha indagato sulla dedotta violazione dell’art. 5 CEDU. In via preliminare, i giudici di Strasburgo hanno osservato come dal quadro dei procedimenti amministrativi intercorsi non risultasse alcuna imputazione – a carico dei ricorrenti – per fatti penalmente rilevanti. Riguardo invece alla detenzione per illecito amministrativo, decisa dai giudici nazionali, la Corte ha avuto modo di rilevare come vi fossero indizi di importanti e significativi vizi procedurali ben diversi da semplici irregolarità o mancanza di garanzie procedurali (come l’assistenza legale dei ricorrenti). Più specificamente, l’anzidetta decisione giudiziaria nazionale aveva fatto leva, secondo la Corte, su argomenti fragili e vaghi non adeguatamente supportati da prove dirimenti. Difatti, i giudici del Tribunale di Kharkiv si erano basati esclusivamente sui rapporti e sulle registrazioni della polizia, senza procedere all’escussione di testi o ad un’approfondita disamina delle singole posizioni dei ricorrenti. Per tale ragione, la Corte ha concluso rilevando la violazione dell’art. 5 par. 1 della Convezione, in quanto la detenzione dei ricorrenti in relazione alla loro partecipazione effettiva o sospetta alla manifestazione è apparsa del tutto ingiustificata, ed anzi dettata da una deliberata strategia propria delle autorità di ostacolare e porre fine alle suddette proteste. In questa luce ha finanche stabilito il risarcimento del danno morale a favore dei ricorrenti.
Post correlati
Mandato d’arresto europeo: illegittima la norma che discrimina irragionevolmente tra cittadini europei ed extracomunitari(Corte costituzionale, sent. 28 luglio 2023, n. 178)
30 Settembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla cittadinanza dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 5 settembre 2023, C-689/21)
20 Settembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale (CGUE, Quarta Sezione, 7 settembre 2023, C-209/22)
20 Settembre 2023
False autocertificazioni “Covid”: inoperatività del nemo tenetur se detegere (Cass. pen., Sez. V, 31 maggio – 21 agosto 2023, n. 35276)
20 Settembre 2023
L’onore collettivo: diffamazione ai danni di una persona giuridica (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno – 7 settembre 2023, n. 36931)
20 Settembre 2023