Responsabilità della Pubblica Amministrazione per violazione del legittimo affidamento ingenerato nel privato (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 10 settembre 2019 – 24 ottobre 2019, n. 7246)

È possibile configurare una responsabilità dell’Amministrazione nell’ipotesi in cui la stessa, dopo aver ammesso a finanziamento un’iniziativa imprenditoriale inserendola nella relativa graduatoria per la fruizione delle risorse all’uopo stanziate, si sia avveduta dell’inammissibilità della domanda di contributo della società solo nella fase procedimentale successiva all’emanazione della delibera di ammissione, decorsi ben cinque anni da tale delibera. La disattenzione che connota tale comportamento amministrativo, infatti, sostanzia un contrasto con i canoni di correttezza e buona fede sanciti dall’art. 1337 c.c., essendosi verosimilmente ingenerato nella società un ragionevole affidamento nella legittimità della delibera di ammissione, e quindi nella circostanza di poter fruire il contributo nella misura ivi indicata, tale da indurla a portare avanti la propria iniziativa imprenditoriale e a sostenere i relativi oneri nella legittima convinzione che gli stessi sarebbero stati coperti dalle risorse pubbliche.

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