L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, senza prevedere alcuna giustificazione al riguardo – ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare –, dispone che l’esenzione fiscale applicabile alle indennità per disabilità sia subordinata alla condizione che dette indennità siano erogate da un organismo dello Stato membro interessato ed esclude, dunque, dal beneficio di tale esenzione le indennità della stessa natura erogate da un altro Stato membro, ancorché il beneficiario di dette indennità risieda nello Stato membro interessato.
Post correlati
Utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento (Cass. Pen., Sez. Unite, 18 aprile 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36764)
10 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di proporzionalità del sequestro probatorio (Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36775)
10 Ottobre 2024
Utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione (Cass. Pen. Sez. IV, 28 maggio-21 giugno 2024, n. 24583)
10 Ottobre 2024
Utilizzabilità delle intercettazioni operate mediante captatore informatico, autorizzate in altro procedimento (Cass. Pen. Sez. IV, 20 giugno-27 giugno 2024, n. 25401)
10 Ottobre 2024
Il Consiglio di Stato interviene in tema di esercizio del diritto di critica da parte del personale delle Forze armate (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 23 settembre 2024, n. 7732)
10 Ottobre 2024