Il contratto di assicurazione va interpretato secondo il criterio ex art. 1370 c.c. concernente l’interpretazione contro l’autore della clausola o predisponente (Cass. Civ.,sez. III ,sent. 19 febbraio- 9 luglio 2019, n. 18324)

La Suprema Corte di Cassazione, relativamente al contratto di assicurazione, ha sostenuto che lo stesso vada interpretato secondo il criterio ex art. 1370 c.c. concernente l’interpretazione contro il predisponente, ciò in quanto “la sentenza ha inteso dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, che non si ha motivo di non confermare, secondo la quale il ricorso ai criteri cd. di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola contra stipulatorem si impone quando occorra tutelare l’affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali (Cass., 3, n. 866 del 17/1/2008: “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”; cfr. in termini Cass., 3, n. 668 del 18/1/2016: “Nell’interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.”).

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