Il decreto legislativo n. 21/2018 ha introdotto l’art. 604-bis c.p., contenente le fattispecie di «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa», originariamente previste, su impulso di alcune norme di diritto internazionale ed europeo, dall’articolo 3 della legge n. 654/1975. Muovendo dalla ricostruzione delle principali censure formulate in dottrina, già con riferimento al vecchio testo, sulla base degli articoli 21, 24 e 25 Cost., l’elaborato si sofferma sugli orientamenti assunti, in senso assai più tollerante, dalla giurisprudenza di legittimità, saggiandone l’effettiva condivisibilità sulla base, da una parte, degli standard di tutela fissati dalla Carta di Nizza e dalla CEDU e, dall’altra, della evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla libertà di espressione. Infine, vengono prese in esame le novità del nuovo testo rispetto a quello previgente, per soppesarne le potenziali ricadute sul piano teorico ed applicativo.
The legislative decree no. 21 of 2018 introduced art. 604-bis c.p., including ‘propaganda and criminal solicitation based on racial, ethnic or religious discrimination’, which were originally contained in art. 3 law no. 654/1975, originating from several international and EU instruments. After tracing scholars’ main critics against the old text in the light of art. 21, 24 and 25 Const., the study deals with more tolerant case-law of the Court of Cassation, examining that on the basis of rights protection provided by Nice Charter and ECHR, as well as the development of the case-law of the Constitutional Court. Finally, elements for change of new provisions are explored, in parallel with considering both practical and theoretic implications.