L’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. Difatti, se applicata ai minori, tale previsione si pone in contrasto con l’art. 31, secondo comma, Cost., nel suo collegamento con l’art. 27, terzo comma, Cost., non potendo ritenersi conforme al principio della protezione della gioventù un regime che collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore, facendo operare, in sede di esecuzione, il rigido automatismo insito nella previsione della norma denunciata, che preclude ogni valutazione del caso concreto.
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